Art. 18.
(Riforma della procedura di selezione e di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

      1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, le parole da: « Il direttore generale» fino a: «acquisita l'intesa con le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2008, il direttore generale è nominato mediante concorso per titoli ed esami da una commissione regionale nominata dall'assessore regionale competente per la sanità e composta da medici con almeno quindici anni di iscrizione all'albo e da docenti ordinari di materie mediche, che risiedono o lavorano da almeno dieci anni in un'altra regione».

 

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